Reclami Master Gardant

Il Cliente può contestare l’operato di Master Gardant S.p.A. (di seguito “Intermediario finanziario”) inoltrando un reclamo a mezzo raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

 

Master Gardant S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Curtatone 3, 00185 Roma RM
Fax n. +39 0669477905

Posta elettronica: reclami@gardant.eu
Posta elettronica certificata: reclami.gardant@legalmail.it

Il reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. L’Intermediario finanziario deve rispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se non risponde entro tale termine, se la risposta non è in tutto o in parte soddisfacente o se non è data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’Intermediario finanziario. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Per maggiori informazioni, qui di seguito sono messi a disposizione del Cliente:

 

ABF in parole semplici
Modulo di ricorso ABF
Istruzioni per la compilazione del modulo di ricorso ABF
Guida ricorso ABF
News comunicato stampa
Nuova definiziona di default

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e l’Intermediario finanziario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a – all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

b – ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF.

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami 2021

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami 2022

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami 2023