Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e l’Intermediario finanziario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
a – all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
b – ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF.
Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami 2021
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