A partire dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.
Nuova definizione di default
I principali cambiamenti
La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- 1. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi 180 giorni, ad esempio per le amministrazioni pubbliche) nel pagamento di un’obbligazione rilevante, come più avanti definita;
- 2. la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione 2) è già in vigore e non cambia in alcun modo.
Per quanto riguarda la condizione 1), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
- 100 euro per le esposizioni al dettaglio (nei confronti di famiglie e piccole medie imprese [1]), e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio – soglia di rilevanza assoluta;
- l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso la controparte – soglia di rilevanza relativa.
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default per l’intera esposizione.
Si segnala inoltre che per le obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazioni”) la nuova disciplina prevede alcune regole di propagazione automatica dello stato di default:
- se la cointestazione è in default, e l’esposizione è di importo rilevante, lo status viene automaticamente applicato ai singoli cointestatari;
- se tutti i cointestatari si trovano nello stato di default, tale stato si applica anche alla cointestazione.
Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.
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[1] Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro.
Perchè è importante conoscere le nuove regole di default
È fondamentale rispettare con puntualità il piano di rimborso dei propri debiti e le scadenze di pagamento previste contrattualmente, non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default.
Per ulteriori informazioni consultare:
- Q&A sulla nuova definizione di default – https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html
- Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi –
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/approfondimento-cr/index.html
Contatti
Per eventuali chiarimenti, si invitano i richiedenti a rivolgersi al proprio Asset Manager di riferimento o a chiamare dal lunedì al venerdì il contact center di Gardant S.p.A. al numero telefonico 800 688 375.