Sostegno finanziario Covid-19

Interventi a sostegno dei clienti con posizioni performing colpiti a livello economico per effetto dell’epidemia Covid-19

Master Gardant S.p.A., nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ha recepito gli interventi del Governo e degli Accordi ABI attraverso i quali sono state previste misure di sostegno per le imprese e i privati con crediti in bonis colpiti, a livello economico, dall’impatto dell’epidemia sul nostro Paese.

Le aziende e le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti hanno la possibilità di accedere agli strumenti previsti da:

Decreto “Cura Italia” convertito in legge n. 27 in data 24 aprile 2020 e successivi aggiornamenti

Il decreto contiene provvedimenti a sostegno di micro, piccole e medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA tra cui i professionisti e le ditte individuali) che autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia Covid-19, tra cui la possibilità di richiedere la sospensione delle rate o dei canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti. Per accedere alle misure, la richiesta doveva essere effettuata dal cliente che non presenta posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, entro il 31 gennaio 2021.

Per le imprese che hanno già una moratoria “Cura Italia” in essere fino al 30 giugno 2021, il Decreto-Legge “Sostegni Bis” proroga il  termine della sospensione, limitatamente alla  sola  quota capitale (ove applicabile), dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021 previa comunicazione da parte dell’impresa stessa che sarebbe dovuta pervenire a mezzo mail. I termini per la presentazione della domanda sono scaduti.

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”)

Prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi (comprensivi delle eventuali precedenti misure di sospensione già fruite) delle rate del mutuo per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche se in ammortamento da meno di un anno, è prorogato dalla legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Il modulo per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori da utilizzare per la richiesta

Il modulo per le cooperative edilizie a proprietà indivisa da utilizzare per la richiesta

Accordo ABI “Imprese in Ripresa 2.0” – Addendum 6 marzo 2020, Addendum 22 maggio 2020, Circolare ABI 26 giugno 2020 e Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019 del 17 dicembre 2020

prevede interventi a sostegno di micro, piccole e medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA tra cui, i professionisti e le ditte individuali), imprese di maggiori dimensioni che si trovano ad affrontare l’emergenza Covid-19, tra cui la possibilità di sospendere la quota capitale o allungare la scadenza dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Per accedere alle misure, il richiedente non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. Le richieste di sospensione dovevano pervenire entro il 31 marzo 2021 (salvo proroghe) e la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non può superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Accordo tra ABI e Associazione dei consumatori del 21 aprile e del 16 dicembre 2020

prevede la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili ed altri finanziamenti a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche, lavoratori autonomi e liberi professionisti che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini. Per accedere alle misure, il richiedente non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. Le richieste di sospensione dovevano pervenire entro il 31 marzo 2021 (salvo proroghe) e la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non può superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Per le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti assunti dal Governo, è possibile consultare la sezione di FAQ “Liquidità a famiglie e imprese“ del MEF e la sezione di FAQ “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” della CONSAP disponibili ai seguenti link:

FAQ MEF – http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

FAQ CONSAP – https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/

Per ricevere istruzioni in merito alle modalità di invio della modulistica e per ulteriori informazioni, si invitano i richiedenti a rivolgersi al proprio Asset Manager di riferimento o a chiamare dal lunedì al venerdì il contact center di Gardant S.p.A. al numero telefonico 800 688 375.